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  CODICE DELLA STRADA PER VELOCIPEDI

Codice Della Strada (fci)


Riporitamo nella sezione seguente le principali norme che regolano nello specifico la bicicletta e i ciclisti in generale all'interno del codice della strada ( fonte http://www.arag.it - ARAG = Associazione di Assicurazione di Tutela Legale e http://www.aci.it - ACI = Automobile Club d'Italia )

Codice della Strada e Ciclisti - Sgombriamo subito il campo da possibili equivoci: la bicicletta è definita dal Codice della Strada come veicolo, e come tale obbliga il ciclista al pieno rispetto delle norme che regolano la circolazione.

Codice della Strada e biciclette - Nella categoria precedentemente composta solo dai veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare sono stati recentemente compresi anche i velocipedi a pedalata assistita con motore elettrico. Vero è che la bicicletta, diversamente da altri veicoli, può essere anche portata a mano: in questo caso e solo in questo caso i ciclisti appiedati sono assimilabili ai pedoni e pertanto non sono soggetti alle norme relative ai conducenti di veicoli.

Proviamo a fare una breve panoramica su alcune norme e pronunce intervenute in merito alla circolazione delle biciclette.
Iniziamo con alcuni " botte e risoste".

1. Il campanello della bicicletta è obbligatorio?
VERO. In base al Codice della strada per poter circolare le biciclette devono essere obbligatoriamente dotate di campanello, luci anteriori, luci e catarifrangenti posteriori, catarifrangenti sui pedali e laterali.
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2. E’ vietato condurre la bicicletta senza mani?
VERO. I ciclisti devono reggere il manubrio almeno con una mano e tenere libere braccia e mani da impedimenti, devono segnalare tempestivamente con il braccio le manovre di svolta a sinistra o a destra e di fermata (alzando il braccio) che intendono effettuare.
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3. Le biciclette devono essere dotate di luci?
VERO. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, ma anche di giorno se le condizioni atmosferiche lo richiedono, i velocipedi sprovvisti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
4. Per il Codice della Strada è obbligatorio il casco in bicicletta  ?
FALSO. Sembra un paradosso ed invece è proprio vero. Per il codice della strada il campanello è obbligatorio ma il casco no.
5. Se NON sono tesserato ( e quindi coperto da polizza assicurazitiva verso terzi inclusa nel tesseramento ) posso circolare in bici su strade aperte al traffico senza una mia polizza assicuarativa verso terzi?
ASSOLUTAMENTE NO. Come detto in apertura la la bicicletta è definita dal Codice della Strada come veicolo, e come tale obbliga il ciclista al pieno rispetto delle norme che regolano la circolazione compresa quella che obbliga auto, camion, scooter e tutti i veicoli stradali ad essere in possesso di assicurazione danni verso terzi. Quindi se non siamo tesserati, non abbiamo tale copertura assicurativa e siamo quindi costretti a stipulare personale polizza assicurativa, come se assicurassimo la nosta auto e il nostro scooter. E per chi circola senza assicuarazione le sanzioni sono le stesse previste per gli altri veicoli
( su tutte il SEQUESTRO del mezzo con messa all'asta !!!!!!!!).
6.I punti della patente si possono perdere anche dopo infrazioni compiute in bicicletta?

Il testo della nuova legge sulla sicurezza stradale prevede che "Se il conducente è persona munita...(...) di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche
quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis"

Ora invece vediamo per intero gli articoli del Codice della Strada che trattano e curano la bicicletta.

 

ll Codice della Strada e la bicicletta

Il Codice della Strada regola anche la circolazione delle biciclette (chiamate «velocipedi» nel testo legislativo). E’ utile conoscere qualche articolo per regolare il proprio comportamento.
Art 3 Definizioni stradali e di traffico
(…)
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
(…)
Art 41 – Segnali luminosi
(…)
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l’obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
(…)
Art 50 Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
Art 68Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila.
Art. 69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura
dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.
Art. 182. Circolazione dei velocipedi
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. E’ vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E’ consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila. La sanzione è da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. 

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